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stella.diluiso

Ripartizione spese lavori straordinari - e' necessaria anche per la ripartizione l'appropriazione?

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Buongiorno, abbiamo eseguito un rifacimento della facciata su ingiunzione del comune, dopo l'assemblea condominiale che ha regolarmente approvato i lavori e scelto le ditte. Adesso dobbiamo fare una seconda assemblea per presentare la ripartizione delle spese effettuate. E' necessaria anche per la ripartizione l'approvazione? Eventualmente con quali maggioranze dato che i lavori erano già deliberati ed indifferibili?

 In seconda convocazione,viene approvato dalla maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (ossia 333 millesimi, cfr. art. 1136, terzo comma, c.c.).

stella.diluiso dice:

Buongiorno, abbiamo eseguito un rifacimento della facciata su ingiunzione del comune, dopo l'assemblea condominiale che ha regolarmente approvato i lavori e scelto le ditte. Adesso dobbiamo fare una seconda assemblea per presentare la ripartizione delle spese effettuate. E' necessaria anche per la ripartizione l'approvazione? Eventualmente con quali maggioranze dato che i lavori erano già deliberati ed indifferibili?

per questi argomenti occorre la maggioranza del 2° c art. 1136:

"Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo."

Quindi : "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio."

 

stella.diluiso dice:

Buongiorno, abbiamo eseguito un rifacimento della facciata su ingiunzione del comune, dopo l'assemblea condominiale che ha regolarmente approvato i lavori e scelto le ditte. Adesso dobbiamo fare una seconda assemblea per presentare la ripartizione delle spese effettuate. E' necessaria anche per la ripartizione l'approvazione? Eventualmente con quali maggioranze dato che i lavori erano già deliberati ed indifferibili?

Aggiungo a quanto detto che la partizione delle spese per il rifacimento della facciata si divide per mlm di proprietà fatto salvo altri accordi unanimi, convenzioni o titoli diversi, a scanso di equivoci è meglio farne cenno sul verbale.

Modificato da Tullio01

A mio parere il lavoro era stato già validamente deliberato.

Deliberare la ripartizione della spesa è un di più, in assenza di una delibera di ripartizione si ripartirà seguendo il criterio legale (quindi per millesimi di proprietà, come già detto da Tullio) o secondo la diversa convenzione presente eventualmente nel vostro regolamento contrattuale.

Cmq la delibera anche se ridondante non è errata, quindi se volete potete sicuramente deliberare in merito alla ripartizione, ricordando che però non potete derogare a quanto sopra (criterio legale o diversa convenzione presente) a meno che la delibera non sia unanime (1000/1000).

stella.diluiso dice:

Adesso dobbiamo fare una seconda assemblea per presentare la ripartizione delle spese effettuate.

Mi viene un dubbio: e se per ciò che ho evidenziato, in nostro opener intendesse approvazione del rendiconto della spesa effettuata?

In tal caso avrebbe ragione giglio2...o no?

GIME dice:

Mi viene un dubbio: e se per ciò che ho evidenziato, in nostro opener intendesse approvazione del rendiconto della spesa effettuata?

In tal caso avrebbe ragione giglio2...o no?

GIME dice:

'u sacciu. 👍

Magari Stella chiarirà se si tratti di approvazione del bilancio, nel cui consuntivo è contenuta anche la spesa menzionata, ovvero altro tipo di assemblea, nel qual caso come detto l'approvazione della ripartizione risulta ridondante ma non errata.

condo77 dice:

Magari Stella chiarirà se si tratti di approvazione del bilancio, nel cui consuntivo è contenuta anche la spesa menzionata, ovvero altro tipo di assemblea, nel qual caso come detto l'approvazione della ripartizione risulta ridondante ma non errata.

Chiaro come acqua di fonte.😉

Si tratta del consuntivo delle spese effettuate e della relativa ripartizione, che è in tabella di proprietà, fatte salve alcune piccole spese relative al tetto (Tabella del tetto) e al restauro di infissi (spese personali).

Non è il consuntivo annuale, è solo relativo a questo lavoro straordinario e anche l'assemblea è straordinaria. Chiaritemi se serve l'approvazione delle spese effettuate e la ripartizione ed eventualmente con quanti millesimi: il 33% dei millesimi di proprietà o il 50%? E' importante perchè tutti i condomini hanno versato gli acconti richiesti fuorchè uno che però ha 470 millesimi di proprietà...!!!!

stella.diluiso dice:

Si tratta del consuntivo delle spese effettuate e della relativa ripartizione, che è in tabella di proprietà, fatte salve alcune piccole spese relative al tetto (Tabella del tetto) e al restauro di infissi (spese personali).

Non è il consuntivo annuale, è solo relativo a questo lavoro straordinario e anche l'assemblea è straordinaria. Chiaritemi se serve l'approvazione delle spese effettuate e la ripartizione ed eventualmente con quanti millesimi: il 33% dei millesimi di proprietà o il 50%? E' importante perchè tutti i condomini hanno versato gli acconti richiesti fuorchè uno che però ha 470 millesimi di proprietà...!!!!

Per l'approvazione del consuntivo è sufficiente in 2° convocazione la maggioranza minima, la maggioranza delle teste presenti e rappresentanti almeno 1/3 del valore dello stabile (333.33p mlm)

giglio2 dice:

 In seconda convocazione,viene approvato dalla maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (ossia 333 millesimi, cfr. art. 1136, terzo comma, c.c.).

Concordo.

E pure col #12.

Modificato da GIME
stella.diluiso dice:

Grazie a tutti voi. Cosa significa 

è il riporto del post n. 12 (#12) se guardi in alto a destra sono numerati.

Quindi con il 33% dei millesimi la signora dovrà pagare? ....Magari la prox volta ci sentiamo per informazioni sull'ingiunzione di pagamento....

Intanto voi approvate la delibera. Così l'amministratore avrà in mano la "carta" per chiedere il versamento delle quote e sentilo per l'eventuale ingiunzione..Magari paga a basta..

Vedremo.

GIME dice:

Intanto voi approvate la delibera. Così l'amministratore avrà in mano la "carta" per chiedere il versamento delle quote e sentilo per l'eventuale ingiunzione..Magari paga a basta..

Vedremo.

E le converrà a pagare altrimenti dovrà oltre il dovuto anche le spese legali 😀

  • Haha 1
Tullio01 dice:

E le converrà a pagare altrimenti dovrà oltre il dovuto anche le spese legali 😀
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Perchè la risata? Non è forse così? Il moroso dovrà le spese dovute e quelle legali, non è così? 

rido non certo per te, ma alla faccia che farà chi sarà costretto a pagare come dici tu.

" un giorno senza sorriso è un giorno sprecato" (C. Chaplin)

Modificato da GIME
GIME dice:

rido non certo per te, ma alla faccia che farà chi sarà costretto a pagare come dici tu.

Ok 👌

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